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093/2022/CS

Il MiTE, lo scorso 9 marzo, ha notificato alla Commissione europea lo schema di DM relativo all’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti. Il periodo entro cui la Commissione potrà avanzare osservazioni si chiuderà il 10 giugno 2022 e, decorsa tale scadenza e in assenza di obiezioni da parte dell’Europa, il provvedimento potrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entrando in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione. Si evidenzia come tale DM è stato notificato alla Commissione europea, nell’ambito della così detta procedura di “stand still”, in quanto norma tecnica in grado di incidere sul mercato dei servizi dell'Unione.

Nel campo di applicazione del DM rientrano gli stabilimenti e gli impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché i centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m2.

Il DM fornisce agli operatori gli strumenti per la classificazione degli impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti, sulla base della superficie lorda e delle tipologie di aree destinate allo stoccaggio, necessaria poi per la definizione del rischio di incendio. Passa quindi ad illustrare le misure che devono essere adottate relativamente a reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione (con focus su distanza di separazione per limitare la propagazione dell’incendio e procedura per la determinazione tabellare della distanza di separazione), gestione sicurezza antincendio, controllo dell’incendio, rivelazione ed allarme, operatività antincendio e sicurezza degli impianti tecnologici.

Le norme tecniche, contenute nell'allegato allo schema di DM, si applicano insieme a quelle previste dal DM 3 agosto 2015, che ha introdotto la regola tecnica orizzontale. Tali nuove regole si applicheranno alle attività di nuova realizzazione e a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto. Per quanto riguarda le attività già esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, l'adeguamento avverrà entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Siamo infine ad evidenziare che ASSOAMBIENTE, insieme a UTILITALIA, ha partecipato attivamente ai lavori di definizione di detto schema di decreto cercando di chiarire ai soggetti responsabili le numerose criticità riscontrate nelle prime proposte di decreto. Siamo infatti a sottolineare come, grazie al lavoro delle due Associazioni, è stato possibile limare alcuni degli aspetti critici o poco chiari che avrebbero reso ancora più complesso e costoso l’adeguamento alle misure previste nel DM. Tra quelle più significative recepite dai V.V.F. a seguito dell’ultimo incontro sul tema, tenuto più di un anno fa, si evidenzia:

  • il chiarimento sul fatto che la superficie per l’assoggettabilità dei centri di raccolta alla normativa sia quella pavimentata con esclusione delle aree verdi;
  • il chiarimento relativo al fatto che le procedure per la determinazione tabellare delle distanze di separazione si applicano unicamente agli stoccaggi all’aperto;
  • l’estensione a sistemi equivalenti che garantiscono adeguate prestazioni, in aggiunta quelli riportati nelle tabelle, per quanto riguarda i sistemi antintrusione e di rilevazione della temperatura;
  • l’eliminazione dei richiami alla norma ADR per quanto riguarda lo stoccaggio dei rifiuti.

Nel rimandare a successive comunicazioni per ogni aggiornamento in materia, si rimanda al testo dello schema di DM, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli.

» 11.03.2022
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